I.             Introduzione

Prima di passare alla riflessione sulle procedure canoniche riguardanti i presunti miracoli nelle Cause dei Santi, voglio citare due Papi:

Benedetto XVI, nel discorso ai Superiori, officiali e collaboratori della Congregazione delle Cause dei Santi in occasione del 40° anniversario dell’Istituzione del Dicastero ha detto:

“Le principali tappe del riconoscimento della santità da parte della Chiesa, cioè la beatificazione e la canonizzazione, sono unite tra loro da un vincolo di grande coerenza. Ad esse vanno aggiunte, come indispensabile fase preparatoria, la dichiarazione dell’eroicità delle virtù o del martirio di un Servo di Dio e l’accertamento di qualche dono straordinario, il miracolo, che il Signore concede per intercessione di un suo Servo fedele. Quanta sapienza pedagogica si manifesta in tale itinerario!”.

Papa Francesco, il 1° giugno 2015 in Congregazione ha detto: “Io in coscienza rifiuterò una beatificazione senza miracolo perché per me il miracolo è il dito di Dio, che ci dice: questo va. I Santi che ho fatto senza miracolo erano tutti Beati con una cosa comune: erano grandi evangelizzatori: Anchieta, Junipero Serra, Favre”.

Queste parole si inseriscono in modo autorevole nella discussione che negli ultimi anni è diventata “di moda”, discussione che promuove l’idea di abolire il miracolo come requisito necessario nei processi di beatificazione e canonizzazione. Senza entrare nel merito di tale discussione, desidero sottolineare il motivo fondamentale che ha convinto la Chiesa ad esigere la prova del miracolo, intesa come “la prova più alta della santità”. Si tratta di garantire al Sommo Pontefice, dal quale dipende la proclamazione dei nuovi Santi e Beati, la massima certezza nelle decisioni che deve prendere: dopo aver percorso tutte le vie procedurali, umanamente possibili, Egli viene a disporre anche di una conferma divina attraverso la prova del miracolo.

Pertanto, il miracolo è una conferma da parte di Dio del giudizio emesso dagli uomini. Al giudizio di persone umanamente fallibili, il miracolo, attentamente ed accuratamente vagliato, aggiunge il sigillo di un evento umanamente inspiegabile, opera dell’onnipotenza divina mediante l’intercessione del Servo di Dio o del Beato.

Questo impegnativo requisito quale è la prova del miracolo, ha come compito, secondo la plurisecolare prudenza della Chiesa, quello di preservarla da un eventuale errore umano in una materia così importante come lo è la dimostrazione della santità.

II.           Numero di miracoli nelle Cause di beatificazione e canonizzazione

Iniziando dal pontificato di Gregorio IX (1227-1241) la chiesa ha legato le procedure canoniche della canonizzazione e della beatificazione con il riconoscimento dei miracoli. Il Codice di Diritto Canonico del 1917 (can. 2117) esigeva per la beatificazione due miracoli, e qualche volta anche tre o addirittura quattro, quando nella dimostrazione dell’eroicità delle virtù o del martirio non si disponeva di testimoni de visu. Lo stesso codice richiedeva altri due miracoli per la canonizzazione (can. 2138, § 1).

Attualmente, dal 1983, nella pratica della Congregazione, per la beatificazione di un martire non si richiede l’accertamento del miracolo, che invece è necessario per la sua canonizzazione. Nel caso dei confessori, si esige un miracolo per la loro beatificazione e un altro miracolo, – avvenuto dopo l’atto pontificio di beatificazione – per la canonizzazione.

III.         Tipo di miracoli

Una delle domande frequenti è proprio quella riguardante quali tipi di miracoli vengono presi in considerazione nelle cause dei santi. La risposta può sembrare facile, anche se non lo è. Infatti si prendono in considerazione tutti i casi che possono essere dimostrati sia nell’ambito scientifico che teologico, in base alle deposizioni e alla documentazione raccolta durante un regolare processo.

Per questo vengono presi in considerazione gli avvenimenti di carattere fisico, tra i quali la stragrande maggioranza consiste nelle guarigioni. Esistono anche altri avvenimenti fisici che possono essere presentati come miracoli: la moltiplicazione (del riso o dell’acqua), lo scampato pericolo (salvezza di un equipaggio di un sommergibile, assenza di danni catastrofici necessariamente attesi in seguito ad una caduta da una grande altezza o al passaggio di un camion sopra il corpo).

Invece, non vengono prese in considerazione le guarigioni per esempio dalle malattie psichiche o i fatti di carattere morale (improvvisa conversione, rinuncia ad un vizio, riconciliazione di una famiglia). In questi casi non è possibile dimostrare la completezza della guarigione oppure arrivare alla certezza che un determinato fatto sarà durevole. Inoltre, l’essenza di questi fatti si basa spesso su elementi soggettivi e, quindi, difficili o addirittura impossibili da verificare scientificamente.

IV.         Requisiti di prova: raccolta del materiale in fase diocesana

–                     Per dimostrare che un evento possa essere dichiarato dalla Chiesa come miracoloso occorre presentare le prove che devono essere sufficienti ed oggettive. Pertanto, è fondamentale per il proseguo dell’iter sul miracolo, raccogliere le prove necessarie, sia per la valutazione scientifica, sia per quella teologica. Per questo si tratta di svolgere a livello diocesano un vero e proprio processo, con un tribunale speciale, anche se questo tribunale non emette una sentenza. Desidero sottolineare che dalla serietà e profondità del lavoro del tribunale dipende molto il successivo cammino di un presunto miracolo. Il tribunale deve condurre il suo lavoro in modo tale da poter garantire l’attendibilità, l’oggettività e la completezza del materiale probatorio raccolto.

–                     Il Vescovo competente per svolgere l’inchiesta diocesana su un presunto miracolo è quello della diocesi dove è avvenuto il fatto miracoloso.

–                     In questa fase non si tratta di esprimere i giudizi, che spettano alla Congregazione. Però, già in questa fase si consiglia che sia la Postulazione che il Vescovo competente, prima di prendere una decisione definitiva, chiedano una perizia previa ad uno specialista. Si tratta di verificare se, in base alla documentazione disponibile, esistano elementi sufficienti tali, da giustificare l’inizio di un procedimento canonico.

–                     Importanza e limiti del perito incaricato dal Postulatore o dal Vescovo: indica e verifica se esiste il cosiddetto fumus miraculi, ma non fornisce la definitiva valutazione dell’inspiegabilità.

–                     Un ruolo fondamentale nell’accertamento di presunti miracoli assumono i testimoni de visu. Non vengono accettati in Congregazione casi dove non esistono testimoni de visu. La dimostrazione non si può basare sui testimoni de auditu. Anche nei miracoli storici è necessario che si disponga delle testimonianze e delle descrizioni del fatto da parte dei testimoni diretti, oculari e tali testimonianze siano state raccolte da un’autorità super partes. I testimoni de visu devono riferirsi sia all’aspetto medico o tecnico, sia all’aspetto teologico.

–                     L’importanza della raccolta della documentazione:

a)           Il tribunale è chiamato a raccogliere anche tutti i documenti pertinenti al caso. Si tratta di documento coevi, cioè contemporanei all’evento in questione. Per quanto riguarda le guarigione è importante la documentazione medico-clinica in base alla quale si potrà raggiungere la certezza circa la diagnosi, la prognosi, la terapia e la modalità della guarigione (rapida, completa, duratura, scientificamente inspiegabile). E’ ovvio che va allegata la copia autenticata dell’originale della documentazione medica, con eventuale trascrizione e traduzione. In questo contesto desidero sottolineare la necessità di accludere la documentazione primaria: con questo intendo le fonti, come per esempio le lastre mediche, i cd con le risonanze magnetiche, i vetrini con i preparati istopatologici, ecc. Nella valutazione medica in Congregazione i Periti spesso non si accontentano dei referti medici fatti dagli altri ma esigono di visionare personalmente questo tipo di documenti.

b)           Anche nei casi diversi dalle guarigioni la documentazione è di fondamentale importanza. Per quanto riguarda, per esempio, gli eventi di scampato pericolo occorre prestare particolare attenzione alla esatta ricostruzione dei fatti e dei luoghi. Molto importanti in questo possono essere i verbali della polizia (se si tratta di incidenti), la documentazione fotografica e topografica, le piante degli edifici, ecc.

–                     L’importanza della presenza nel tribunale del perito medico o tecnico, possibilmente specialista nel campo al quale il presunto miracolo si riferisce. In caso di assenza del perito durante l’escussione dei testimoni, le sessioni sono invalide.

–                     Uno dei criteri fondamentali nella valutazione dei miracoli riguardanti le guarigioni sono la loro completezza e stabilità, nonché la durevolezza. Per questo è importante il lavoro dei periti ab inspectione, nominati durante l’inchiesta diocesana. Il loro compito è quello di visitare il sanato, richiedere eventuali esami specifici e redigere un’opinione circa lo stato attuale di salute. Successivamente i 2 Periti devono essere escussi dal Tribunale come testi ex officio.

–                     Nel caso in cui la persona guarita sia deceduta occorre presentare le prove certe e univoche riguardo a due aspetti: il primo che la morte sia avvenuta per cause non riconducibili alla malattia dalla quale il sanato sia guarito in modo miracoloso e, il secondo, che la sanazione possa considerarsi completa in base ai documenti medico-clinici risalenti al periodo dopo la guarigione.

V.           Elementi costitutivi del miracolo

–                     Dopo la consegna degli Atti in Congregazione e la loro formale apertura, viene verificata la cosiddetta validità giuridica. Questo passaggio fondamentale sancisce il valore giuridico delle prove raccolte nel corso del lavoro del tribunale diocesano. Con il decreto di validità giuridica il Dicastero riconosce che il materiale testificale e documentale raccolto ha un valore di prova perché acquisito secondo le norme che ne garantiscono l’autenticità, la veridicità e la completezza.

–                     Elementi costitutivo dei miracoli che riguardano le guarigioni sono: la diagnosi, la prognosi, la terapia e il suo influsso sulla guarigione.  Infine la modalità della guarigione: istantanea, completa e duratura, scientificamente inspiegabile.

a)           Diagnosi. Si tratta di un giudizio scientifico sullo stato attuale della malattia. Per poter dichiarare che una guarigione sia un vero miracolo occorre definire con certezza da che cosa una persona sia stata guarita. Qualora nello studio di un presunto miracolo si verificano dubbi seri circa la possibilità di arrivare alla certezza diagnostica, tale ostacolo pregiudica fortemente la possibilità di ulteriori considerazioni. La diagnosi è un giudizio attuale sulla malattia, fatto in base all’osservanza dei sintomi e, soprattutto, sulle prove medico-cliniche strumentali. La povertà di prove diagnostiche valide o di limitato valore ai fini del giudizio diagnostico sulla malattia può portare a valutazioni erronee sulla diagnosi e, quindi a difficoltà interpretative del caso clinico in esame.

b)           Prognosi. Questo elemento, invece, si riferisce al giudizio di previsione circa il decorso e l’evoluzione della malattia. Si potrebbe dire che è il giudizio sullo stato futuro della malattia. La prognosi è strettamente legata all’elemento precedente, cioè alla diagnosi e ne precisa la gravità, soprattutto in vista delle possibilità di evoluzione della malattia. Nella prognosi si danno due aspetti: l’uno quoad vitam e l’altro quoad valetudinem. In tutti e due i casi la prognosi può essere definita severa, riservata, infausta o favorevole.

c)            Terapia. Ai fini della spiegabilità scientifica di un caso è di fondamentale importanza rilevare il rapporto di causalità tra guarigione e terapia. La Consulta medica, nelle sue valutazioni, deve rispondere con precisione e chiarezza circa l’adeguatezza e l’efficacia delle terapie applicate (se esistono). A tal fine la terapia può definirsi adeguata, parzialmente adeguata o inadeguata; in riferimento alla sua efficacia invece sarà definita efficace, parzialmente efficace o inefficace. Qualora non è stata applicata alcuna terapia, nelle conclusioni definitive della Consulta medica viene sempre riportato, in modo chiaro, che la terapia è inesistente.

d)           Modalità di guarigione: istantanea, completa e duratura.

– Il requisito della completezza risulta imprescindibile nella valutazione dei presunti miracoli. Non possono essere dichiarati come veri miracoli i casi delle guarigioni parziali o incomplete. Ciò non significa che devono sparire tutti i segni della pregressa malattia, come per esempio le cicatrici degli interventi chirurgici. Si può parlare di completezza della guarigione anche nel caso in cui si verifica la completa e definitiva ripresa funzionale, pur con qualche postumo o stato difettuale. Anche se la cosiddetta restitutio ad integrum facilita il giudizio sulla completezza, nei casi dei presunti miracoli la presenza di eventuali postumi non è tassativamente contraria alla definizione di completezza. A volte, la Consulta medica, considerando la severa gravità dei casi e la certezza delle pesanti conseguenze, ha definito alcune guarigioni come complete nonostante alcuni esiti invalidanti. In questi casi è stata valutata, in modo scrupoloso, la completezza funzionale.

– La guarigione ritenuta miracolosa deve essere giudicata anche come duratura. La guarigione vera deve essere permanente. Questo requisito presuppone il giudizio chiaro circa la possibilità dell’eventuale recidiva o ricaduta nella stessa malattia. A volte la relativa scomparsa della malattia è stata giudicata dalla Consulta come regressione o remissione, che però non equivale al giudizio della durevolezza. Nella definizione di una guarigione come duratura spesso occorre tener presente il fattore del tempo, soprattutto nei casi di carattere oncologico. In questi ultimi due aspetti, di fondamentale importanza è il lavoro dei medici ab inspectione, incaricati durante le inchieste diocesana di valutare lo stato attuale di salute delle persone guarite, per stabilire se una guarigione è completa e duratura.

– Istantaneità della guarigione. Si tratta dello studio dei tempi in cui è avvenuta una guarigione. Questo presuppone la conoscenza medica della storia naturale di una malattia e del suo decorso. Per definire una guarigione istantanea, o almeno rapida, l’intervallo di tempo necessario per la guarigione deve risultare estremamente breve rispetto a quello che abitualmente si verifica nella storia naturale di una determinata patologia, cioè rispetto al tempo prevedibile che si considera normale, naturale in riferimento alla gravità della malattia in oggetto. E’ ovvio che si parla qui dell’istantaneità relativa. Per questo, accanto al termine “istantanea”, la Consulta medica usa altri termini, come “rapida”, “molto rapida”. Con questi termini si esprime il chiaro significato di un sostanziale discostarsi della malattia e della relativa guarigione dalla sua naturale evoluzione nel tempo. Il requisito della rapidità della guarigione è fondamentale in tutti questi casi dove la guarigione viene giudicata inspiegabile, non perché da una determinata malattia non si possa guarire, ma perché la sua risoluzione è avvenuta in tempi innaturali. In questi casi si parla dell’inspiegabilità scientifica quoad modum.

–                     Nei casi diversi dalle guarigioni l’accertamento si focalizza soprattutto sulla scientifica dimostrazione che un determinato fatto non può avvenire in natura e sull’esclusione di qualsiasi fattore umano o naturale che potrebbe spiegare l’avvenimento. In particolare:

a)    Per quanto riguarda lo scampato pericolo, dopo aver ricostruito con certezza lo svolgimento dei fatti e la loro contestualizzazione (p.es. la topografia del terreno, la pianta degli edifici, le documentazione fotografica dei mezzi meccanici, ecc.), l’elemento costitutivo imprescindibile è la dimostrazione dell’assenza di conseguenze nefaste e certe, quindi necessariamente e non soltanto possibilmente attese dell’evento.

b)   In riferimento ai casi di moltiplicazione degli oggetti, o simili, elementi costitutivi di queste tipologie di presunti miracoli sono: la certezza dell’avvenuta moltiplicazione, l’impossibilità che l’oggetto in questione possa per sua natura moltiplicarsi, e, infine, l’esclusione di frode, di inganno o di qualsiasi naturale o umana spiegazione dell’evento.

VI.         Esame di merito: la Consulta medica

–                     Nella procedura canonica circa lo studio dei presunti miracoli si distinguono due fasi: la valutazione scientifica (medica o tecnica) e quella teologica. Tale giudizio viene affidato a due distinti e separati organi collegiali: Consulta medica e Congresso peculiare dei Consultori teologi. Le competenze di questi due organi sono diverse, separate, anche se complementari. La base del giudizio teologico è costituita dalle conclusioni formulate dagli esperti medici o tecnici che hanno esaminato in modo approfondito un caso concreto dal punto di vista della sua inspiegabilità scientifica.

–                     Valutazione medica o tecnica: le testimonianze, tradotte in italiano, e l’intera documentazione raccolta e stampata in un cosiddetto Summarium, viene consegnata a due Periti d’ufficio, i quali in modo indipendente, dopo aver esaminato gli atti, redigono la loro perizia. Se almeno una delle due perizie è positiva, e cioè si conclude con la convinzione circa l’inspiegabilità scientifica del caso, si può procedere alla convocazione della Consulta Medica. Se le due perizie sono negative, il Postulatore può chiedere anche la nomina del terzo perito. Se tutte e tre le perizie sono negative non si può procedere ad ulteriora, e cioè non si può convocare la Consulta medica.

–                     Consulta medica o tecnica è composta da sette periti, specialisti nel settore che riguarda il caso presentato alla loro valutazione. La Consulta è presieduta dal Presidente, partecipano in essa i due periti d’ufficio che hanno già studiato il caso e viene integrata con altri quattro periti. Per la validità della riunione collegiale è necessario che siano presenti almeno sei dei sette Periti regolarmente convocati. Questo requisito, introdotto dal Dicastero e approvato dal Santo Padre Benedetto XVI il 3 luglio 2009, ha modificato le precedenti prescrizioni in materia, riportate negli artt. 28[5] e 84, par. 1[6] del Regolamento (2000) e che recepivano le disposizioni stabilite anche dal Regolamento del 1983. Inoltre alla riunione partecipano l’Arcivescovo Segretario del Dicastero, il Sottosegretario che ricopre anche il ruolo di relatore dei miracoli e il Promotore della Fede. Ogni Consulta è composta da esperti diversi, specialisti nel campo al quale il caso concreto si riferisce.

–                     Il risultato della Consulta: nel 2009 si è modificato anche il risultato della Consulta per poter procedere ad ulteriora. Precedentemente erano valide le conclusioni che avevano ottenuti la maggioranza semplice dei voti, ossia 3 su 5. Con la disposizione del 3 luglio 2009 si considera il risultato positivo quando la maggioranza qualificata (5 su 7 oppure 4 su 6) ritiene un caso scientificamente inspiegabile. Non è sufficiente la maggioranza semplice (4 su 7). Tale esigenza è confermata dal recente Regolamento della Consulta medica, approvato il 24 agosto 2016. Come si vede, non è richiesta l’unanimità perché nonostante lo sviluppo della scienza medica, anche oggi non è possibile avere la certezza assoluta. La medicina è un arte, una scienza deduttiva e non esatta al contrario della matematica. Nello stesso tempo la necessità di ottenere la maggioranza qualificata dei pareri, garantisce un’alta certezza scientifica delle conclusioni raggiunte.

–                     Riesame dei presunti miracoli: il nuovo Regolamento della Consulta medica ammette la possibilità di riesaminare i casi ritenuti miracolosi che hanno avuto il risultato sospensivo e che non hanno raggiunto la maggioranza richiesta per procedere ad ulteriora (cf. Regolamento della Consulta medica, Artt. 16, 17 e 18).

–                     Quando le conclusioni della riunione collegiale sono sospensive, la Postulazione può apportare i chiarimenti richiesti (Art. 16, § 1). In tal caso, il Sottosegretario del Dicastero, dopo aver sentito il parere del Presidente della Consulta, sottopone la richiesta della Postulazione al Congresso ordinario della Congregazione che decide se autorizzare il riesame (Art. 16, § 2). Qualora la decisione fosse positiva, la rivalutazione viene affidata alla Consulta composta dagli stessi Periti medici di quella precedente (Art. 16, § 3).

–                     Se le conclusioni della Consulta sono negative, dopo la presentazione dei nuovi argomenti da parte della Postulazione, il Sottosegretario chiede il parere a due nuovi Periti Medici d’ufficio. Successivamente sottopone la richiesta della Postulazione al Congresso Ordinario che decide se autorizzare o no la convocazione di un’altra Consulta Medica che, se concessa, sarà composta da nuovi Periti Medici e presieduta da un Medico dell’Albo dei Periti (Art. 17, §§ 1, 2 e 3).

–                     Infine, per quanto riguarda il riesame dei presunti miracoli, un caso esaminato per tre volte dalla Consulta Medica con esito sospensivo o negativo, non può essere ulteriormente ripresentato (cf. Regolamento della Consulta medica, Art. 18)

–                     Cosa si esige dagli esperti chiamati a partecipare nelle Consulte? Si chiede di seguire due leggi: lex scientiae e lex coscientiae, legge della scienza e legge della coscienza. Non importa l’appartenenza ideologica o religiosa degli esperti.

VII.       Conclusione

Lo scopo della procedura appena descritta è soprattutto il bene delle cause di canonizzazione che non possono rinunciare all’accertamento della verità dei fatti e della loro valutazione scientifica. Tale verità si basa sulla forza dimostrativa del materiale raccolto e sulla rigorosa valutazione da parte degli esperti e dei teologi.

Padre Bogusław Turek, CSMA,

Sottosegretario della Congregazione delle Cause dei Santi

Seminario 2018

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